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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.02.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
7.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti per il completamento e lo sviluppo della Via Francigena).

  1. Al fine di completare l'individuazione del percorso denominato «Via Francigena», anche in vista del 20o anniversario della sua iscrizione nella lista dei grandi itinerari culturali da parte del Consiglio d'Europa, nonché per realizzare una segnaletica completa e uniforme che consenta di percorrere l'itinerario, anche a piedi nell'intero territorio italiano, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un gruppo di lavoro tecnico presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario a ciò delegato, e composto dal presidente dell'associazione europea delle vie Francigene con funzioni di vicepresidente, dal direttore generale competente del Ministero, dai direttori regionali del Ministero dei territori coinvolti, da un rappresentante ciascuno delle Regioni interessate, nonché da sei esperti di comprovata esperienza in materia. I componenti sono designati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che ne assicura il coordinamento con la Consulta per gli itinerari storici, culturali e religiosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2007. La partecipazione al suddetto gruppo di lavoro tecnico non comporta alcun compenso, né indennità o rimborso e non comporta, a qualsiasi titolo, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Il gruppo di lavoro tecnico di cui al comma 1 elabora una proposta di itinerario sull'intero territorio nazionale, nonché un piano generale (master plan) nazionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La proposta e il master plan sono approvati, entro i successivi 60 giorni, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  3. Al fine di attuare le misure individuate dal gruppo di lavoro tecnico di cui al comma 1, nonché assicurare l'effettiva implementazione su tutto il territorio nazionale dell'itinerario definito secondo le modalità di cui al comma 2, è istituito, nel bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un «Fondo per la realizzazione di itinerari storici, culturali e religiosi», con una dotazione di euro 2 milioni per gli anni 2014, 2015, 2016.