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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.4.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/06/2014  [ apri ]
6.4.
approvato

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, che abbiano i requisiti della piccola e media impresa ai sensi della normativa comunitaria, è riconosciuto per gli anni 2015 e 2016 un credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L'intervento è riservato alle sale esistenti almeno dal 1o gennaio 1980, dotate di non più di due schermi, secondo le disposizioni contenute nel decreto previsto nel comma 2-quater; il credito di imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ovvero è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.
  2-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori specificazioni ai finì del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al successivo comma 2-sexies.
  2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste nel comma 2-bis sono alternative e non cumulabili con i contributi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, ed alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 327, lettera c), n. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
  2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante un apposito Fondo per il restauro delle sale cinematografiche storiche, istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fino ad esaurimento delle risorse giacenti sul Fondo medesimo, a valere sulle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. A decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018, una quota pari al sette per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicata al titolo d'ingresso a pagamento nelle sale cinematografiche o in altri luoghi per la visione di spettacoli cinematografici come identificati nel punto n. 1 della Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è destinata al Fondo per le attività cinematografiche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
  2-septies. Dalle previsioni dei commi da 2-bis a 2-sexies del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 6 del decreto-legge è così modificata: «(Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta)».