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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.02.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
6.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure urgenti per agevolazioni e semplificazione degli adempimenti per le imprese dello spettacolo).

  1. Sono abrogati l'articolo 14, comma 2, lettera i) e l'articolo 18 (articolo 2, lettera b), e articolo 3, lettera b) legge 26 luglio 1965, n. 966, articolo 4, comma, decreto-legge 25 agosto 1996 n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995. n. 437) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
  2. In ragione delle necessità connesse allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, e per assicurare alle medesime la migliore effettuazione ai sensi dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», per urgenti e comprovate ragioni connesse alle date di debutto delle manifestazioni, agli automezzi utilizzati dalle imprese di musica, teatro, circo e spettacolo viaggiante per il trasporto delle attrezzature, analogamente a quanto previsto per gli automezzi del servizio radiotelevisivo, non si applica il divieto di circolazione dei mezzi pesanti annualmente disposto con decreto del Ministero dell'interno.
  3. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, in forma itinerante o stabile, è consentito previa verifica del possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
   a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
   b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di spettacolo viaggiante, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in qualità di dipendente o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS, ove prevista.

  4. Con decreto del Ministro dell'interno sono regolate le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma a) del periodo precedente, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di formazione del gestore nelle attività di spettacolo viaggiante e della complessità delle attrazioni che lo stesso prevede di gestire.
  5. All'articolo 7, comma 1 del Decreto del ministero delle finanze del 13 luglio 2000 dopo il comma 3 inserire il seguente comma: «I biglietti e gli abbonamenti a data libera invenduti, possono essere annullati entro i cinque giorni successivi all'ultimo) evento fruibile, ovvero alla fine della stagione nel corso della quale tali titoli siano fruibili.