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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.3.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
5.3.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  6-bis. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dalla imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis pari a 15 milioni di euro all'anno si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivati dall'attuazione del comma 6-quater.
  6-quater. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamenti di un canone annuo di concessione pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale: e pari all'1 per cento del fatturato lino ad un massimo di: 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale: 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale: 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  Conseguentemente al comma 7 sostituire le parole: ad esclusione del comma 6 con le seguenti: ad esclusione dei commi 6 e 6-bis.