Sostituire il comma 4 con il seguente: In deroga agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, il trattamento economico, ove previsto, dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche non può superare il limite massimo retributivo di 80 mila euro lordi Tale limite è riferito al trattamento economico onnicomprensivo, con parte consistente di indennità di risultato, basato su parametri oggettivi di qualità della produzione. I contratti in essere sono adeguati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.