Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Esclusione per le fondazioni lirico-sinfoniche dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: d) le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, determinati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.».