Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: dei siti culturali con le seguenti: dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti;
b) dopo le parole: come rinominato dal presente articolo inserire le seguenti: al primo periodo, le parole: «di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità» sono soppresse, e le parole: «le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le sopraintendenze, sentiti gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici territoriali del Ministero, di intesa con i Comuni», ed;
c) dopo la parola: avviano inserire le seguenti: d'intesa;
d) dopo le parole: suolo pubblico, inserire le seguenti:, anche a rotazione,;
e) sostituire le parole: equivalente in termini di potenzialità remunerativa con le seguenti: potenzialmente equivalente;
f) sostituire le parole: di un dodicesimo del canone annuo dovuto con le seguenti: dei ricavi medi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività.