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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.22.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
4.22.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 1-bis dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è abrogato. Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, dopo il comma 1-bis, come inserito dall'articolo del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è aggiunto il seguente comma 1-ter: «Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali o altre attività non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree ad essi contermini, i comuni, di concerto con le sopraintendenze regionali, possono vietare il commercio senza posteggio itinerante. Non possono essere oggetto di divieto le attività sia in sede fissa di somministrazione di tavoli all'aperto e le attività su area pubblica che siano state riconosciute in attuazione di precedenti decreti del ministero dei beni culturali e dai comuni, né possono essere create zone di rispetto laddove esistono attività sia in sede fissa e all'aperto che su area pubblica. Laddove i competenti uffici territoriali del Ministero e i comuni ritengano di autorizzare aperture di attività commerciali e simili nelle zone oggetto di eventuali spostamenti di attività su area pubblica, le nuove attività non potranno essere comunque autorizzate all'interno dei monumenti e nelle zone antistanti e circostanti le aree monumentali.