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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.21.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
4.21.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 1-bis dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è abrogato. Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, dopo il comma 1-bis, come inserito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è aggiunto il seguente comma 1-ter: «Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali o altre attività non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree ad essi contermini, deve ritenersi non compatibile con le esigenze del presente comma la presenza nei centri storici delle città e nelle aree di pregio monumentale di commercianti su area pubblica itineranti senza posteggio ed abusivi. I comuni, d'intesa con le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, possono adottare apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili, con particolare riguardo ad ulteriori attività ambulanti senza posteggio, ed a contrastare le attività commerciali abusive. I comuni ed i competenti uffici territoriali del Ministero, nell'ambito della redazione dei periodici piani di commercio, fatte salve le concessioni adottate in esecuzione di decreti di tutela della aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, in caso di trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa che sia equivalente in termini di potenziale remuneratività, detto posteggio deve essere assegnato in via prioritaria nella stessa o in analoga zona commerciale, possibilmente in conformità con le scelte dell'operatore. Analoga priorità o possibilità di svolgere attività commerciale deve essere riconosciuta per future concessioni all'operatore o ai gruppi di operatori interessati da provvedimenti di spostamento o di revoca qualora si creino aree o strutture commerciali nelle vicinanze delle aree di particolare pregio oggetto di limitazioni e vincoli. Non possono essere create zone di rispetto laddove esistono attività commerciali sia in sede fissa che su area pubblica.