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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.1.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
4.1.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: in caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, al comma 1, secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che esercitano attività storiche e tradizionali. I provvedimenti delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze finalizzati alla tutela del patrimonio culturale sono sempre adottati d'intesa con gli enti locali assicurando il massimo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di categoria.