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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.7.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
2.7.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore Generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e l'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.7.
approvato

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore Generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e l'organizzazione del piano.

2.7.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore Generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e l'organizzazione del piano.