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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.57.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
2.57.
approvato

  All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:

    1. nell'alinea, dopo la parola: «disposizioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo»;
    2. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:
     1) Pubblicazione di un avviso di pre-informazione dei lavori, dei servizi e delle forniture che la stazione appaltante intende affidare;
     2) Formazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato avviso, sulla base delle richieste pervenute dalle aziende interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle aziende aventi titolo;
     3) Formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle aziende rientranti nel citato elenco, sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna azienda nel citato elenco;
     4) Utilizzazione in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media;
     5) Esclusione dal citato elenco dell'azienda che non abbia risposto all'invito rivoltele a presentare offerte di assegnazione dei contratti;
     6) Possibilità di rivolgere a ciascuna azienda inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre aziende facenti parte del citato elenco.».

    3. alla lettera b) le parole: «3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.5 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco ed il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono rese pubbliche nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del «Grande Progetto Pompei».
    4. dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) La misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento»;
    5. le lettere f) e g) sono abrogate;
    6. alla lettera h) le parole: «responsabile unico del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale di progetto»;
   b) al comma 2, dopo la parola: «progetto» sono inserite le seguenti: «e presso l'Unità Grande Pompei»; le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 5»; la parola: «assoggettata» è sostituita dalla seguente: «assoggettato»;
   c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112,» le parole: «L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico».

2.57.

  All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:

    1. nell'alinea, dopo la parola: «disposizioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo»;
    2. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:
     1) Pubblicazione di un avviso di pre-informazione dei lavori, dei servizi e delle forniture che la stazione appaltante intende affidare;
     2) Formazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato avviso, sulla base delle richieste pervenute dalle aziende interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle aziende aventi titolo;
     3) Formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle aziende rientranti nel citato elenco, sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna azienda nel citato elenco;
     4) Utilizzazione in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media;
     5) Esclusione dal citato elenco dell'azienda che non abbia risposto all'invito rivoltele a presentare offerte di assegnazione dei contratti;
     6) Possibilità di rivolgere a ciascuna azienda inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre aziende facenti parte del citato elenco.».

    3. alla lettera b) le parole: «3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco ed il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono rese pubbliche nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del «Grande Progetto Pompei».
    4. dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) La misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento»;
    5. le lettere f) e g) sono abrogate;
    6. alla lettera h) le parole: «responsabile unico del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale di progetto»;
   b) al comma 2, dopo la parola: «progetto» sono inserite le seguenti: «e presso l'Unità Grande Pompei»; le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 5»; la parola: «assoggettata» è sostituita dalla seguente: «assoggettato»;
   c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112,» le parole: «L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico».