Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) la consegna d'urgenza dei lavori, prevista dall'articolo 11, comma 9, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dall'articolo 153, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, può essere autorizzata subito dopo che l'aggiudicazione provvisoria è divenuta definitiva; l'acquisito accertamento del mancato possesso dei requisiti comporterà la revoca dell'aggiudicazione, dell'avvenuta consegna d'urgenza dei lavori nonché la risoluzione di diritto del contratto d'appalto, ove stipulato, e si procederà all'aggiudicazione e all'affidamento contrattuale alla seconda classificata, con pagamento delle sole spese sostenute dall'affidatario escluso e con l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006; è sempre consentita la consegna di lavori in via d'urgenza di cui all'articolo 11, comma 9, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo 11, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 ed alle disposizioni dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge;.