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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.02.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
16.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Promozione turismo italiano all'estero).

  1. L'ENIT collabora con il Ministero degli affari esteri per incentivare i flussi turistici con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e per favorire il rilascio dei visti per turismo attraverso il potenziamento delle strutture adibite all'emissione dei visti, il monitoraggio e lo «Scambio di dati e l'uso di adeguate tecnologie informatiche. Le modalità della collaborazione sono stabilite su base convenzionale, anche utilizzando parte degli introiti di cui al comma 2 acquisiti dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.
  2. Al comma secondo dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, le parole: «le entrate consolari» sono sostituite dalle seguenti: «il 90 per cento delle entrate consolari». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di entrate consolari che non affluisce al conto corrente valuta tesoro ha natura di introito della sede estera per il servizio prestato, non costituisce debito per l'agente alla riscossione ed è destinata al miglioramento dei servizi consolari».
  3. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo possono essere utilizzate da ENIT per la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali al fine di sostenere il turismo italiano.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.