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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.01.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
15.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore della sicurezza nel turismo montano).

  1. Al fine di favorire l'imprenditorialità turistica di montagna il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, di cui all'articolo 66-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato per 2,5 milioni di euro per gli anni 2015, 2016, 2017.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è interamente destinato al finanziamento in favore delle aziende esercenti impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in zone montane di progetti rientranti nelle seguenti tipologie:
   a) sviluppo della sicurezza nel turismo montano e della pratica dello sci, comprese le infrastrutture per l'innevamento tecnico;
   b) manutenzione per la messa in sicurezza degli impianti e delle piste da sci;
   c) prevenzione per la sicurezza della pratica dello sci.

  3. All'individuazione dei progetti di cui al comma 2 e al relativo finanziamento si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.