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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.13.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
13.13.
inammissibile

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Per concessioni in essere previste dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, devono intendersi tutte le concessioni demaniali marittime vigenti alla data del 30 dicembre 2009, ivi comprese quelle scadute e rinnovate automaticamente, sia pure in assenza di un formale atto amministrativo, in quanto già disciplinate dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88, e pertanto le stesse si intendono prorogate, ai sensi del citato articolo 1, comma 18. Restano fermi gli adempimenti in materia di imposta di registro da parte delle autorità competenti in materia di rilascio di concessioni demaniali sul demanio marittimo e nel mare territoriale.
  2-ter. È sospesa, fino allo spirare della concessione, la devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.