Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
Art. 13-bis.
1. I contributi di previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori autonomi e dipendenti addetti allo svolgimento di attività ricettive sono determinati nella misura normalmente prevista per le attività alberghiere, anche se l'attività svolta è di tipo occasionale o promiscuo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 247, dopo il comma 639, aggiungere il seguente: «639-bis. Le abitazioni principali e i fabbricati rurali ad uso strumentale e ogni altro immobile nei quali si eserciti attività ricettiva, anche occasionale o promiscua, sono assoggettati all'imposta unica comunale (IUC), nelle sue diverse componenti, nella stessa misura dovuta dalle strutture ricettive alberghiere.».