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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.020.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
13.020.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Per l'esercizio non occasionale delle attività ricettive «bed and breakfast», «case e appartamenti per vacanze», e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese, con conseguente acquisizione della qualifica di imprenditore turistico, Ai fini di cui al presente comma, non può in ogni caso essere considerata occasionale l'attività che si avvale dei normali canali commerciali e promozionali o che sia esercitata per più di sessanta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi.
  2. Le attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese non possono porre in vendita i propri servizi mediante piattaforme di prenotazione online.
  3. La locazione di immobili per finalità turistiche da parte di privati non può avere durata inferiore a 30 giorni, ed il relativo contratto è soggetto alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle rispettive regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, è rilasciata dai Comuni anche ai fini di cui all'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  5. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  6. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
  7. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere sono soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ident. 13.07.13.02.13.016.