Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione del Fondo per la promozione del Turismo).
1. L'importo relativo al recupero dell'imposta di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, corrisposta da una società di Tax Free Shopping, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo IVA relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro della Giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri dei contratti di intermediazione finanziaria Tax Free Shopping, ai fini di escludere ulteriori voci a carico del contribuente, e le modalità con le quali queste ultime dovranno versare il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo.
2. Le risorse derivanti dal comma 1 sono destinate al «Fondo per la promozione del Turismo» istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 2, finalizzato alle sole attività promozionali del turismo.