stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.018.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
13.018.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione del Fondo per la promozione del Turismo).

  1. All'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, aggiungere i seguenti commi:
  «2-bis. L'importo relativo al recupero dell'imposta, corrisposta direttamente dal cedente o da una società di Tax Free Shopping, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo IVA relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione. A tal fine l'importo deve essere riportato in un apposito riquadro del documento di fattura emesso. Entro tre mesi dall'entrata in vigore in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate emana un regolamento in cui sono stabiliti i criteri dei contratti di intermediazione finanziaria Tax Free Shopping, ai fini di escludere ulteriori voci a carico del contribuente, e le modalità con le quali queste ultime dovranno versare il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo.».

  2. Le risorse derivanti dal comma 1 sono destinate al «Fondo per la promozione del Turismo» istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
  3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, finalizzato alle sole attività promozionali del turismo italiano.