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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.45.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/06/2014  [ apri ]
12.45.(nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è così sostituita: «Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del Ministero e previste a livello regionale o interregionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 14, comma 3. Le Commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso in via telematica dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, alle Commissioni e altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro 3 giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresì nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo l4-quater, comma 1, delle legge 7 agosto 1990, n. 241, anche su iniziativa dell'amministrazione procedente. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione delle Commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma è attributo ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.
  1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell’ esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio sono pubblicati integralmente sul sito informativo del Ministero e su quello, ove esistente, dell’ organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Le relatrici