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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.02.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
12.02.

  Nel decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure urgenti per la semplificazione procedurale per la valorizzazione e dismissione dei beni della Difesa di possibile interesse storico-culturale).

  1. Al fine di accelerare e semplificare le procedure per la valorizzazione e la dismissione degli immobili del Ministero della difesa dichiarati non più utili per le finalità istituzionali, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 307, commi 2 e 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, da pubblicarsi fino al 31 dicembre 2016, in deroga al comma 6 dell'articolo 307 del medesimo codice, la procedura di verifica dell'interesse culturale, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ove non già effettuata, si conclude nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del decreto di individuazione di cui all'articolo 307, commi 2 e 10, del predetto Codice dell'ordinamento militare. Per gli immobili per i quali la procedura di verifica dell'interesse culturale, avviata secondo l'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero secondo l'articolo 307, comma 6, del codice dell'ordinamento militare, sia stata già avviata e non sia stata ancora definita alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni decorrente dalla nuova trasmissione dell'elenco o di un'apposita richiesta puntuale, l'immobile si intende privo dell'interesse culturale. Nell'elenco o nella richiesta puntuale il Ministero della difesa riporta, per ciascuno degli immobili, i relativi dati conoscitivi.
  2. Qualora negli immobili sottoposti a verifica non sia stato riscontrato l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'articolo 12, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli immobili medesimi sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del predetto Codice e, previa sdemanializzazione, ove non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse, sono liberamente alienabili. In caso di accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, gli immobili restano sottoposti alle disposizioni di tutela.
  3. Le procedure di autorizzazione all'alienazione e alle altre forme di trasferimento di cui agli articoli 55 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono concluse entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione del Ministero della difesa. La richiesta del Ministero della difesa riporta, per ciascuno degli immobili, i dati informativi previsti dall'articolo 55, comma 2, lettere a), c) e d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. È esclusa la comunicazione agli Enti territoriali prevista dal comma 3 dell'articolo 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ove la destinazione d'uso proposta nella richiesta sia ritenuta assolutamente incompatibile con le esigenze di tutela del bene, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo indica in ogni caso destinazioni d'uso alternative ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.
  4. Al fine di accelerare e rendere più efficace il processo di ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e il processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, fra gli immobili per i quali siano concluse le procedure di cui al presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con quello della difesa e con quello dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio, può indicare gli spazi, in immobili pubblici del Ministero della difesa disponibili o parte di essi, da destinare ai fini della più efficace collocazione di istituti e luoghi della cultura quali, in particolare, archivi, biblioteche, sedi museali. Siffatta indicazione determina la priorità nell'effettiva utilizzazione di tali spazi. Per le attività di gestione di cui al presente comma, il Ministero della difesa si avvale della società «Difesa Servizi S.p.A.», secondo le modalità definite nell'intesa di cui al primo periodo del presente comma.
  5. È abrogato il comma 2-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5. Conseguentemente, nel comma 2-sexies del medesimo articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunica all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui al comma 2-quinquies.».