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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.9.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
11.9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 al fine di assicurare la possibilità, anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di visitare i luoghi e gli istituti della cultura, fruendone degli spazi e delle attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, si stabiliscono procedure idonee alla rimozione delle barriere architettoniche, così come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1996 n. 503.

  Conseguentemente, al comma 5 prima delle parole: Dall'attuazione inserire le seguenti: Per le finalità di cui al comma 1-bis, presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è istituito un apposito «Fondo per la rimozione delle barriere architettoniche» pari ad euro 2 milioni per l'anno 2014 e 4 milioni ciascuno per gli anni 2015 e 2016. Alla copertura del Fondo si provvede, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e per 3 milioni di euro ciascuno per gli anni 2015 e 2016 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; per 500 mila euro per l'anno 2014 e per 1 milione di euro ciascuno per gli anni 2015 e 2016 mediante incremento del prezzo del biglietto di ingresso nei luoghi e negli istituti di cultura per un valore pari a 0,50 centesimi e sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: dei commi 2, 3 e 4.