Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. Il piano straordinario della mobilità turistica di cui al comma 1 comprende la realizzazione di una rete di itinerari destinati alla mobilità ciclistica, denominata rete per la mobilità dolce, con l'obiettivo di favorire la tutela, la valorizzazione e il recupero degli itinerari di rilevante valore storico e culturale. Gli itinerari tutelati ai sensi della presente legge e individuati ai sensi del comma 2-sexies sono le linee ferroviarie in disuso, gli argini e le alzate dei fiumi e dei canali, i tratti stradali secondari o dismessi e i percorsi prevalentemente pedonali.
2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone la rete nazionale della mobilità dolce.
2-quater. La rete nazionale della mobilità dolce è finalizzata:
a) al recupero e al riutilizzo delle infrastrutture territoriali in disuso;
b) alla condivisione delle diverse forme di utilizzo delle infrastrutture di cui alla lettera a);
c) alla sicurezza dell'utenza;
d) all'integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell'ospitalità diffusa.
2-quinquies. La rete nazionale della mobilità dolce è realizzata preferibilmente utilizzando le seguenti tipologie di percorsi:
a) ferrovie in disuso;
b) argini e alzate dei fiumi e dei canali;
c) tronchi stradali dismessi dall'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa o da altre amministrazioni pubbliche;
d) strade secondarie, vicinali, campestri o interpoderali a bassa percorrenza veicolare;
e) strade appartenute al demanio militare;
f) sentieri, mulattiere e tratturi, le cui caratteristiche ambientali e di sicurezza sono compatibili con la presenza di escursionisti.
2-sexies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata l'elenco delle linee ferroviarie in disuso e delle relative pertinenze. L'elenco è aggiornato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni due anni, tenendo in considerazione le segnalazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero delle regioni interessate.