Al comma 1, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: e può stipulare appositi protocolli di intesa con le Regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, finalizzati alla realizzazione, al raccordo e al completamento di percorsi turistici interregionali e di progetti legati all'uso intermodale dei velocipedi, come definiti dall'articolo 50 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.