Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, anche su istanza dei Comuni interessati, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati e non utilizzabili a fini istituzionali, sono concessi in uso gratuito mediante specifica convenzione di comodato d'uso gratuito agli enti locali interessati per il loro utilizzo in uso gratuito a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni nonché per il loro impiego nel quadro della valorizzazione turistica dei territori. I proprietari di tali immobili rendono disponibili tali strutture per un tempo minimo sufficiente ad ammortizzare gli eventuali oneri di manutenzione straordinaria da sostenersi a carico dei concessionari. Nel caso di stazioni ferroviarie dismesse o non utilizzate, in tutto o in parte, Rete Ferroviaria Italiana rende disponibile tale patrimonio senza oneri mediante lo strumento del comodato d'uso gratuito ai Comuni interessati, con particolare riguardo a quelli inseriti all'interno di Parchi nazionali, regionali o aree protette.