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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.11.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
11.11.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La gestione, i servizi di assistenza culturale e di ospitalità di istituti e luoghi della cultura statali, regionali, provinciali e comunali non aperti al pubblico per motivi connessi alla carenza del personale o delle risorse economiche, possono essere concesse dall'amministrazione proprietaria, senza oneri a carico delle pubbliche amministrazioni, a cooperative sociali, cooperative universitarie, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale costituite prevalentemente da giovani di età inferiore ai 35 anni ovvero affidate ad Università tramite apposite convenzioni. Gli eventuali ricavi derivanti dalla suddetta attività sono utilizzati dal gestore esclusivamente al fine di migliorare i servizi culturali per il pubblico. Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative nel settore culturale, sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»