Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Norme a tutela della concorrenza delle strutture ricettive).
1. Per garantire l'omogeneità delle strutture ricettive su tutto il territorio nazionale, la tutela della libera concorrenza come previsto dagli articoli da 101 a 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo emana un decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per stabilire una classificazione univoca e la tipologia delle strutture ricettive sul territorio nazionale, nel rispetto degli obiettivi comunitari di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.