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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.08.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
11.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per favorire 1'accesso alle vacanze)
.

  1. Al fine di sviluppare il mercato interno del turismo e facilitare l'accesso alle vacanze di tutti i cittadini italiani con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti, i buoni vacanze di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, da emettere a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo parziale, a tempo determinato, degli apprendisti e dei collaboratori e dei pensionati, sono emessi e gestiti a livello nazionale tramite una convenzione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un soggetto gestore, costituito nelle forma di associazione non profit, partecipata dallo Stato, dalle federazioni associative maggiormente rappresentative delle imprese turistiche e delle associazioni del turismo sociale.
  2. Le modalità di costituzione del soggetto gestore, ed i contenuti della convenzione di cui al comma 1 sono fissati con il decreto di cui al comma 10.
  3. Il gestore di cui al comma 1 è responsabile del funzionamento del sistema dei buoni vacanze e degli oneri che incombono sui prestatori di servizi convenzionati ai sensi del comma 5.
  4. Gli avanzi di gestione del gestore convenzionato ai sensi del comma 1, al netto delle quote di investimento, sono destinati a finalità di promozione del turismo sociale e di erogazioni di buoni vacanze a soggetti senza reddito, in accordo con le Regioni ed i Comuni.
  5. I buoni vacanze possono essere utilizzati per l'acquisizione, ai soli fini turistici, di almeno uno dei seguenti servizi, usufruiti fuori dal comune di residenza, presso le imprese e gli operatori convenzionati:
   a) mezzi di trasporto;
   b) alloggio e ristorazione;
   c) servizi turistici, culturali e di svago;
   d) servizi accessori alla vacanza.

  6. La fruizione dei buoni vacanze è consentita per tutto l'anno solare. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, il gestore di cui al comma 1 stipula convenzioni con i fornitori dei servizi turistici di cui al comma 5, che garantiscano particolari sconti e promozioni tariffarie modulate secondo i periodi dell'anno ed in rapporto alla tipologia del servizio reso. I buoni vacanze sono utilizzabili solo sul territorio nazionale sulla base delle convenzioni di cui al punto precedente, salvo accordi bilaterali con sistemi di buoni vacanze di paesi esteri.
  7. Le spese dei lavoratori e dei pensionati di cui al comma 1 per l'acquisto dei buoni vacanze, con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione ISEE, pari o inferiore a euro 26.000, sono detraibili dalle imposte IRPEF, ai sensi del comma 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nella percentuale del 22 per cento della spesa annua fino al limite massimo di euro 2.000,00 per nucleo familiare. Tale importo massimo sarà modulato per numero di componenti del nucleo familiare con il decreto attuativo di cui al seguente comma 10.
  8. Gli importi e le percentuali di cui al comma 7 possono essere modificati annualmente con decreto della Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia.
  9. Ferma restando la facoltà dei lavoratori dipendenti di determinare liberamente la quantità di retribuzione a proprio carico da destinare alle vacanze, nei contratti di lavoro possono essere fissate le modalità di versamento della contribuzione totale o parziale a carico del datore di lavoro finalizzata all'acquisto dei buoni vacanze. Il contributo versato dal datore di lavoro è deducibile ai fini previdenziali dal reddito del lavoratore ed è interamente deducibile dalla base imponibile dell'impresa, secondo i requisiti ed entro i limiti fissati nel comma precedente.
  10. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono stabiliti:
   a) le modalità di costituzione del soggetto gestore di cui al comma 1;
   b) i contenuti della convenzione di cui al comma 1, indicanti le modalità di gestione, di finanziamento, e di controllo del sistema dei buoni vacanze e del gestore convenzionato ai sensi del comma 1;
   c) le modalità della richiesta del beneficio ed i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui al comma 7;
   d) i contenuti delle convenzioni tipo con i prestatori di servizi turistici, di cui al comma 5, riguardanti in particolare la trasparenza degli impegni che i prestatori di servizi assumono verso i soggetti fruitori dei buoni vacanze;
   e) il sistema di verifica dei costi della defiscalizzazione e le modalità di accertamento della agevolazione fiscale concessa nei limiti di oneri fissati dal successivo comma 11.

  11. Il decreto di cui al comma precedente determina il limite dei quantitativi dei buoni vacanze emettibili ogni anno al fine di non superare gli oneri conseguenti alla defiscalizzazione. Gli oneri previsti per il primo biennio è fissata nel limite massimo annuo di euro 10 milioni di euro, a valere su parte della quota destinata allo Stato di cui al comma 2 dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti. Per il 2014 sono acquisiti inoltre tutti i residui giacenti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, già destinati negli anni precedenti ai Buoni Vacanze.
  12. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ogni biennio relaziona al Consiglio dei ministri e al Parlamento sugli effetti sociali, economici e fiscali indotti dal sistema dei buoni vacanza, al fine di verificare la possibilità di estendere il sistema medesimo.