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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.06.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
11.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alle disposizioni in materia di guida alpina)
.

  1. L'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989 n. 6, è sostituito dal seguente:

Art. 21.
(Guida Escursionistica di Montagna).

  1. La figura professionale di Accompagnatore di Media Montagna è sostituita dalla Guida Escursionistica di Montagna, gli articoli della legge 2 gennaio 1989, n. 6 attinenti alla figura Accompagnatore di Media Montagna, non modificati dal presente emendamento, si intendono riferiti alla Guida Escursionistica di Montagna.
  2. Le Regioni istituiscono la formazione e l'abilitazione di Guida Escursionistica di Montagna.
  3. La Guida Escursionistica di Montagna svolge professionalmente senza limitazione territoriale l'attività di accompagnamento in escursioni su sentieri montani e su terreno montano, anche innevato, con l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e materiali alpinistici e scialpinistici. Su terreno innevato è consentito l'utilizzo delle ciaspole (racchette da neve), mentre non è consentita alcuna attività con gli sci.
  4. La Guida Escursionistica di Montagna illustra le caratteristiche culturali, ambientali, naturalistiche e antropiche del territorio montano percorso, anche al fine di favorire una fattiva e proficua partecipazione delle persone accompagnate e affianca, in ambito scolastico, il corpo insegnante in iniziative e programmi di educazione ambientale.
  5. Su terreno montano è consentito l'uso della corda da escursionismo come mezzo per garantire la sicurezza in circostanze eccezionali.
  6. Le Guide Alpine-Maestri di Alpinismo e gli Aspiranti Guida possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo.

  2. L'articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 22.
(Maestro di Arrampicata).

  1. Le Regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di Maestri di Arrampicata.
  2. Il Maestro di Arrampicata svolge professionalmente:
   l'accompagnamento e l'insegnamento di persone in arrampicata su roccia, su strutture artificiali e naturali appositamente attrezzate per l'arrampicata sportiva, con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate e glaciali;
   l'attrezzatura e manutenzione di falesie, purché in possesso della qualifica di addetto ai lavori in fune.

  3. Negli ambiti sopra descritti le Regioni, sentito il parere dei Collegi Regionali delle guide alpine o del Collegio Nazionale delle guide alpine, provvedono a individuare le aree in cui è consentita l'attività del Maestro di Arrampicata.
  4. Le Guide Alpine-Maestri di Alpinismo e gli Aspiranti Guida possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo.

  3. L'articolo 23 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 23.
(Guida Vulcanologica).

  1. Le Regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di Guide Vulcanologiche.
  2. La Guida Vulcanologica svolge professionalmente l'accompagnamento e l'insegnamento di persone in ascensioni o escursioni su vulcani anche quando prevedano percorsi in zone rocciose e innevate con esclusione dei ghiacciai e delle zone con caratteristiche alpine.
  3. Limitatamente al vulcano Etna è consentito per la progressione l'uso delle tecniche e delle attrezzature alpinistiche e scialpinistiche.
  4. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle Guide Alpine-Maestri di Alpinismo, agli Aspiranti Guida e alle Guide Vulcanologiche iscritti nei relativi albi ed elenchi ai sensi dell'articolo 2.

  4. L'articolo 24 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 24.
(Guida Canyoning (torrentismo)).

  1. Le Regioni istituiscono la formazione e l'abilitazione di Guida Canyoning.
  2. La Guida Canyoning svolge professionalmente l'accompagnamento e l'insegnamento di persone nella pratica del canyoning (torrentismo) su percorsi appositamente predisposti.
  3. Le Guide Alpine-Maestri di Alpinismo e gli Aspiranti Guida in possesso della relativa specializzazione possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo.

  5. Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

Art. 24-bis.
(Elenchi speciali, rappresentanza e formazione).

  1. Per le figure professionali riportate agli articoli 21, 22, 23 e 24, si istituiscono i relativi elenchi speciali la cui tenuta è affidata ai Collegi Regionali delle guide alpine di cui all'articolo 13 della Legge n. 6 del 2 gennaio 1989.
  2. I membri degli elenchi speciali hanno diritto di voto e di rappresentanza nell'ambito dei direttivi regionali e nazionale.
  3. I rappresentanti degli elenchi speciali hanno diritto di voto nell'ambito dei direttivi regionali e nazionale.
  4. Nelle Regioni in cui non sono presenti guide alpine, il Collegio Regionale può essere costituito dai soli membri iscritti negli elenchi speciali.
  5. L'iscrizione agli elenchi abilita all'esercizio delle professioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24. L'iscrizione negli elenchi speciali è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge n. 6 del 2 gennaio 1989.
  6. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e mediante il superamento dei relativi esami.
  7. La formazione delle figure professionali di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 è di competenza delle Regioni che vi provvedono attraverso i rispettivi Collegi Regionali, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine di cui all'articolo 15 della Legge n. 6 del 2 gennaio 1989.
  8. Si applicano alle figure professionali riportate agli articoli 21, 22, 23 e 24 le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.
  9. Le elezioni del primo direttivo del Collegio Regionale sono indette dal Presidente della Regione.