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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.05.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
11.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione dell'albergo diffuso)
.

  1. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge è istituita una strategia nazionale al fine di sostenere l'albergo diffuso e armonizzare le normative regionali in materia. La Strategia è adottata con decreto del Ministero dei beni culturali e turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  La Strategia è adottata tenendo conto dei seguenti obiettivi:
   Definire chiaramente il concetto di albergo diffuso;
   Armonizzare la disciplina regionale, per la tutela degli utenti e della concorrenza tra operatori;
   Tutelare un brand originale e tipicamente italiano, in sensibile evoluzione anche all'estero;
   Consentire deroghe al regime giuridico degli alberghi, per valorizzarne le particolarità;
   Consentire deroghe agli strumenti urbanistici, se le caratteristiche degli edifici lo richiedano;
   Prevedere un sistema di classificazione specifico, che tenga conto della diversità delle strutture;
   Individuare finanziamenti pubblici nazionali ed europei dedicati.

  2. Al fine dell'elaborazione della Strategia di cui al presente articolo, il Ministro dei beni culturali e turismo può nominare un gruppo di lavoro, aperto alla partecipazione di rappresentanti degli altri Ministeri interessati, delle Regioni, delle autonomie territoriali e l'associazione Nazionale alberghi diffusi. I componenti del suddetto gruppo non percepiscono alcun compenso, indennità o rimborso spese. Il Ministero assicura il supporto tecnico e logistico al Gruppo di lavoro interministeriale esclusivamente nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. La Strategia è aggiornata ogni tre anni, sulla base delle indicazioni elaborate dal Gruppo di lavoro di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.