Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Imposta di soggiorno).
All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis: I Comuni possono non applicare l'imposta di cui al comma 1 a coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per motivi di lavoro previa esibizione di comprovata documentazione.