Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Formazione professionale).
Al fine di promuovere percorsi formativi di studio, nonché percorsi tirocinio, finalizzati al futuro inserimento lavorativo nel settore mercato turistico dei giovani laureati e diplomati, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca è autorizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigenti, a stipulare accordi o convenzioni con istituti d'istruzione, anche universitaria, e con altri enti di formazione italiani ed esteri, per l'individuazione, la predisposizione e lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione degli studenti, con particolare riferimento gli studi propedeutici ai servizi di accoglienza nonché della cultura turistica e della ristorazione, ovvero per l'incentivazione di esperienze di tirocinio presso strutture di interesse turistico.