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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.016.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
11.016.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per il sostegno intermodale bici-treno)
.

  1. È istituito il Fondo rotativo presso la Presidenza del Consiglio con una dotazione annua di 20 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 per lo sviluppo dell'intermodalità bici e treno. Il fondo è finalizzato alla concessione di finanziamenti alle Regioni ed imprese concessionarie del trasporto ferroviario per la:
   progettazione di vetture ferroviarie in grado di trasportare un numero adeguato di bici;
   adeguamento dei materiali ferroviari esistenti;
   dotazione di bagagliai;
   gratuità trasporto bici al seguito;
   facilitare l'accesso delle biciclette nelle stazioni;
   spazi esterni delle stazioni con parcheggio sicuro e coperto per bici;
   campagne divulgative.

  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi. Sono inoltre stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto riguarda i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura e le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità, di controllo e di rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese di investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso di finanziamento agevolato.
  3. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso di finanziamento agevolato sono posti a carico del bilancio dello Stato.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro all'anno per gli anni 2015,2016 e 2017. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  6. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 2, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità del comma 1. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.