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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.012.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
11.012.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  Alla legge 3 agosto 1985, n. 411, all'articolo 1, comma 1, le parole: «anno 1985» e: «lire 600 milioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «anno 2015» ed: «euro 555.000» e l'articolo 4 è abrogato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 555.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminata, con riferimento allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.