stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.91.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
10.91.

  Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Detrazione per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive).

  1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2012, e riconosciuta una detrazione pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 200.000 euro.
  2. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
  3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
  4. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del beneficio fiscale di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.