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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.70.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
10.70.
inammissibile

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:
   i-bis. 1) i-bis-bis) Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute negli anni 2014, 2015, 2016 per servizi di pernottamento in strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nel territorio italiano spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 500 euro. All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato «Fondo per il sostegno all'alloggio turistico» nell'ambito del bilancio del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo con uno stanziamento annuo di almeno 50 milioni di euro.

  Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.