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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.69.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
10.69.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 200.000 euro.

  Conseguentemente i maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.