Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto dei Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e agli acquisti di beni mobili finalizzati all'arredo degli esercizi alberghieri.