Al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui al primo periodo è destinato, per ciascun anno, alla concessione del credito di imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere di cui al medesimo comma per le spese relative a ulteriori interventi, compresi quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2.