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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.09.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
10.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incremento Fondo «buoni vacanze»).

  1. A decorrere dal 2014, per un più efficace funzionamento del «Fondo buoni vacanze» di cui all'articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono stanziate risorse pari a 10 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Fondo buoni vacanza viene utilizzato limitatamente per soggiorni fruiti nei mesi da marzo a maggio e da settembre a novembre, esclusi i periodi legati alle festività nazionali.