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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.013.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
10.013.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per la ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste).

  1. Tutte le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993 n. 494, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto non più destinate agli pubblici usi del mare. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile, con la sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle predette aree e destinate alla presente patrimonializzazione.
  2. Essendo venuta meno la non commerciabilità dei suddetti beni, stante la loro diversa destinazione d'uso in forza dei legittimi titoli autorizzatori e la modifica morfologica delle aree demaniali a causa delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che hanno determinato la perdita delle caratteristiche originarie, al fine di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti economici, le aree individuate ai sensi del comma 1, sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 120 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 3, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
  3. La cessione di cui al comma 2 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro i termini indicati dal precedente, sentito la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con fissazione delle percentuali di abbattimento dei manufatti acquisiti al pubblico demanio in corso di svolgimento della concessione con licenza demaniale.
  4. Le restanti aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati. Nelle more del procedimento di revisione di assegnazione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali, con finalità turistico, ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del testo unico in materia di edilizia, realizzati legittimamente e in conformità della concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza. I manufatti potranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione.
  5. Al concessionario non optante, di cui al precedente comma 4 allo scadere della proroga legale, è riconosciuto un indennizzo riguardante tutti per gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, nelle modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso della somma dei valori sopra descritti.
  6. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto, al fine di non pregiudicare la continuità dell'attività d'impresa.