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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.01.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
10.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo della capacità turistico-ricettiva attraverso il riconoscimento e la pratica del naturismo).

  1. Il presente articolo disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.
  2. È definito naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta che, nel rispetto degli altri, della natura e dell'ambiente circostante, utilizzano la pratica del nudismo come forma comune di ricreazione e di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.
  3. La pratica del naturismo non costituisce comportamento contrario alla legge né atto contrario alla pubblica decenza ai sensi dell'articolo 726 del codice penale o atto osceno in luogo pubblico ai sensi dell'articolo 527 del medesimo codice. Nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, è sempre ammessa la nudità integrale nelle spiagge o in altre aree riservate ai nudisti o da essi solitamente frequentate.
  4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri secondo i quali i comuni possono individuare le aree pubbliche da destinare alta pratica del naturismo, anche su richiesta di associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare o a gestire strutture turistico-ricettive, assegnando precedenza alle aree dove la pratica del naturismo risulta già diffusa, quali spiagge marine, lacuali, fluviali o aree boschive.
  5. Due o più comuni limitrofi possono accordarsi per l'individuazione di aree comuni per la pratica del naturismo.
  6. Nel caso in cui il comune non abbia individuato apposite aree da destinare alla pratica dei naturismo, in attuazione di quanto previsto dal comma 4, associazioni, società o altri soggetti privati possono chiedere all'amministrazione comunale di destinare alla pratica del naturismo determinate aree pubbliche, anche se non già frequentate solitamente da naturista. L'amministrazione comunale accoglie o respinge la richiesta, con provvedimento motivato, entro tre mesi dalla data della sua ricezione. Decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento, la richiesta si intende accolta. In caso di rifiuto della destinazione dell'area indicata dai richiedenti, l'amministrazione comunale è comunque tenuta a indicare nello stesso provvedimento le aree alternative destinate alla pratica del naturismo.
  7. L'accesso alle aree pubbliche destinate alla pratica del naturismo ai sensi del presente articolo è sempre libero e gratuito.
  8. Le aree pubbliche destinate alla pratica del naturismo possono essere concesse a privati nella misura massima del 50 per cento della loro estensione complessiva individuata da ciascun comune. Il concessionario garantisce il miglior funzionamento dell'area, eventualmente anche attraverso l'applicazione di apposite tariffe di accesso, nonché il controllo sulla corretta fruizione degli spazi e il rispetto della normativa vigente. L'atto di concessione definisce il canone dovuto al comune.
  9. La concessione di aree pubbliche può essere attribuita ad associazioni, società o altri soggetti privati ai fini della realizzazione di strutture turistico-ricettive destinate alla pratica del naturismi.
  10. Le aree destinate alla pratica del naturismo devono essere segnalate e delimitate mediante l'affissione di appositi cartelli recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo. In nessun caso tali aree possono essere delimitate da reti, staccionate o altre forme di recinzione. La delimitazione delle aree deve comunque assicurare fa loro agevole identificazione da pane delle persone che non praticano il naturismo.
  11. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.