Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica», aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli istituti italiani di cultura all'estero e gli organi periferici del Ministero degli affari esteri»;
b) al comma 2, dopo le parole: «è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali», aggiungere le seguenti: «anche residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, a condizione che il reddito complessivamente prodotto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito e che i medesimi soggetti non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza,».