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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.10.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
1.10.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari ai cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 106, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro all'anno, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici, di finanza pubblica concordati in sede europea.
  7-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2014, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 7-bis.