Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
«2-quater. Al fine di assicurare le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero è autorizzato ad assumere il Personale collocato nelle graduatorie dei passaggi dall'area A all'area B e dall'area B all'area C Area Terza F 1, per i profili professionali di funzionario amministrativo e funzionario tecnico (informatico, archivista, storico dell'arte, esperto in comunicazione ecc.) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 15 o del 2009. Le procedure di mobilità non sono attivate per i profili ricompresi nelle suddette graduatorie».