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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.10.92.15.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2014  [ apri ]
0.10.92.15.

  Al comma 1, aggiungere infine, il seguente periodo: per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 344 a 349 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 200 mila euro.

  Conseguentemente: ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

em. 10.92.