Al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche agli alberghi diffusi come normati dalle leggi regionali vigenti, i limiti massimi complessivi di cui al precedente periodo possono essere aumentati a valere su risorse del Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.