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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.14.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2014  [ apri ]
15.14.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al personale di I Area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi Il, lettere c), d) ed e) e 12 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I maggiori oneri, eventualmente derivanti dal mantenimento in servizio del personale di I Area risultante in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono neutralizzati rendendo indisponibili, nelle dotazioni organiche del personale delle Aree II e III del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie.
  2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis nonché al fine di assicurare la piena funzionalità degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, di permanenza nella sede di prima destinazione per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».

Le Relatrici
15.14.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  «2-bis.
Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al personale di I Area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi II, lettere c), d) ed e) e 12 del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I maggiori oneri, eventualmente derivanti dal mantenimento in servizio del personale di I Area risultante in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono neutralizzati rendendo indisponibili, nelle dotazioni organiche del personale delle Aree II e III del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie.
  2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis nonché al fine di assicurare la piena funzionalità degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, di permanenza nella sede di prima destinazione per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».

Le Relatrici