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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.92.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2014  [ apri ]
10.92.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico).

  1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.
  3. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015.
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:
   a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito di imposta;
   b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
   c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi l e 5;
   d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
   e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della «progettazione universale», il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiorna gli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali.
  6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:
   a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 4, le parole: «nei territori costieri» sono soppresse; le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»; le parole: «nei medesimi territori» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori interessati»;
    2) al comma 5, primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»; il secondo periodo è soppresso;
    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità»;
    4) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i Distretti costituiscono “Zone a burocrazia zero” ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano escluse dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;»;
   b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle «zone a burocrazia zero» trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico.
   c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è utilizzabile anche con riferimento al settore turistico, per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitività e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri».

  7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Al fine di estendere il credito di imposta di cui al comma 1 a soggetti gestori di strutture ricettive, ivi inclusi i condhotel, e per spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di beni mobili finalizzati all'arredo degli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, i limiti massimi complessivi di cui al precedente periodo possono essere aumentati a valere sulle risorse del Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. II Fondo è alimentato tramite le risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto alla frodi relative al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Le Relatrici
10.92.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico).

  1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.
  3. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015.
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:
   a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito di imposta;
   b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
   c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5;
   d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
   e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della «progettazione universale», il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiorna gli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali.
  6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:
   a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 4, le parole: «nei territori costieri» sono soppresse; le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»; le parole: «nei medesimi territori» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori interessati»;
    2) al comma 5, primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»; il secondo periodo è soppresso;
    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità;
    4) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i Distretti costituiscono “Zone a burocrazia zero” ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano escluse dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;»;
   b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle «zone a burocrazia zero» trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;
   c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è utilizzabile anche con riferimento al settore turistico, per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitività e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.».

  7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Al fine di estendere il credito di imposta di cui al comma 1 a soggetti gestori di strutture ricettive, ivi inclusi i condhotel, e per spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di beni mobili finalizzati all'arredo degli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, i limiti massimi complessivi di cui al precedente periodo possono essere aumentati a valere sulle risorse del Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. II Fondo è alimentato tramite le risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto alla frodi relative al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Le Relatrici